
Con decreto del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/02/2014, è stato modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le modifiche riguardano la parte I dell'Allegato IV e alla parte V, e sono inerenti alle linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico che ora sono inserite tra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Decreto 15 gennaio 2014
Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». (14A00736) (GU Serie Generale n.33 del 10-2-2014)
- Nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»;
- è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: «p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
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