
La Cassazione ha stabilito che in caso di cattivo funzionamento di una macchina, è compito dell'imprenditore, non essendo necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, rivolgersi a una persona competente per le dovute riparazioni.
Se la riparazione eseguita dal tecnico incaricato di sua fiducia, di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, risulta poi inidonea per cause non accertate, il datore di lavoro NON E' QUINDI RESPONSABILE, ex art. 2087 cod. civ., per i danni da lesione personale causati al lavoratore.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – sentenza n. 25599 del 1° dicembre 2006.












