Da gennaio 2014, il D.P.R. 151 si applicherà anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013 è stata pubblicata la legge 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del Decreto Legge 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti  per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

Tale Legge, all'art. 8, detta disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra queste, si evidenziano:

  • incremento delle dotazioni organiche del CNVVF
  • possibilità di stipulare accordi con le regioni e le province autonome, per l'impiego della componente aerea del CNVVF per il soccorso sanitario, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle  persone
  • a decorrere dall'1 gennaio 2014, il D.P.R. 151/2011 si applicherà anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'art. 8 del DLgs 334/99.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge dovranno essere adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto  del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal CNVVF per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie. [Articolo tratto dal sito www.vigilfuoco.it]

Consulta il testo dell'art. 8 della Legge 125/2013

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