Circolare del Ministero sul regime tariffario dei rifiuti assimilati

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il testo della Circolare n. 3374 del 13 febbraio 2014 al fine di risolvere la questione interpretativa sulla gestione dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

Regime tariffario per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

All'indomani dell'entrata in vigore della 1. n. 147/2013, la compresenza nell'articolato di più disposizioni in tema di regime tariffario dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ha sollevato alcune questioni interpretative, la principale delle quali investe certamente il controverso rapporto fra i commi 649, seconda parte, e 661 dell'an. 1 della citata legge.

In particolare, è utile rammentare come la prima disposizione stabilisca che «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARE, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero».

Viceversa, il comma 661 dispone che «il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero». 

Per come formulate, le due disposizioni appaiono di palese contraddittorietà, nel loro immediato significato, e pongono dunque il problema di stabilire quale fra esse sia destinata a prevalere, secondo prudenza e ragionevolezza.

Da questo punto di vista, appare importante notare come la norma corrispondente all'odierno comma 661 sia stata inserita nel testo del ddl rubricato Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) adottato dal Consiglio dei Ministri, mentre la seconda parte del comma 649 è frutto delle modifiche al testo di partenza apportate nel corso dei lavori parlamentari.

Detto altrimenti, mentre la seconda parte del comma 649 dell'art. 1 è stata inserita nell'articolato in Parlamento, in sede di modifica del testo del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri, il comma 661 vi è semplicemente rimasto sin dall'inizio.

L'impressione, per conseguenza, è che – nell'evidenza del difetto di coordinamento esistente fra le due disposizioni – sia la seconda norma a risultare non coordinata (rectius, non resa conforme) rispetto alla prima, sopravvenuta, e non viceversa.

Alla luce di quanto precede, il principio di ragionevolezza suggerisce di dare la precedenza, per i motivi esposti, e sino ad un chiarimento normativo di certo auspicabile, al disposto dell'art. 1, comma 649, seconda parte, anche allo scopo di prevenire un prevedibile contenzioso, di durata non determinabile, a scapito di operatori e aziende, con possibile indesiderata maggiorazione di oneri per spese e interessi.

Del resto, appare chiaro che se, ai sensi dell'art. 1, comma 649, seconda parte, «il comune, con proprio regolamento, puo prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.», potrebbe risultare improvvido espropriare le amministrazioni territoriali del potere e della responsabilità di conciliare, con soluzioni quantifìcatorie adattate alla specificità dei singoli casi, l'intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti, per un verso, con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti, per altro verso. 

Consulta la Circolare n. 3374 del 13/02/2014 sul regime tariffario per rifiuti assimilati avviati al recupero

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