
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma:
"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali" (art. 29, comma 3).
Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro e non l'impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. In proposito occorre ribadire, a maggior ragione, la necessità di aggiornare le valutazioni del rischio basate sulle vecchie norme CEI 81-1 e CEI 81-4, pubblicate nel 1996. Il datore di lavoro che non aggiorna l'analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.












