
L'INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto scorso ha fornito nuove precisazioni circa la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, modificato dal secondo correttivo al TU Sicurezza. I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
L'art 13, lettera f) ex D.lgs 106 del 5 agosto 2006 (secondo correttivo) ha modificato la lettera aa) dell'art.18 del D.lgs 81/2008.
Le principali novità introdotte sono:
- la comunicazione del nominativo degli RLS non deve essere più effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione
- Coloro i quali hanno già ottemperato all'obbligo, sulla scorta delle prime indicazioni fornite dall'INAIL, non devono effettuare alcuna comunicazione suppletiva, tranne nel caso in cui siano intervenute variazioni circa la nomina dello stesso Rappresentante nel periodo dal 1° gennaio 2009.
- Chi non ha effettuato alcuna comunicazione, dovrà inviare il nominativo seguendo le istruzioni imparite dallo stesso Istituto.
L'INAIL evidenzia che la nomina del RLS non è obbligatoria ma rappresenta una mera facoltà dei lavoratori: il datore di lavoro non deve avere alcun titolo decisionale a riguardo e non












