INAIL: Decreto sul fondo per le vittime dell’amianto

E' in vigore il 13 aprile scorso, il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246) e ne disciplina  l'organizzazione, il finanziamento e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva.

Le risorse. Il fondo è istituto presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, ed è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. La sua disponibilità ammonta a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 29,3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Chi ne beneficia. Finalità del fondo è l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonché i loro familiari titolari di rendita a superstiti.

La prestazione. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d'ufficio dall'INAIL, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.

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