Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

E' disponibile on line la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del parere conforme della Commissione Opere Provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

I quesiti riportati sono:

  • In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico''?
  • Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
  • È possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
  • In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?
  • È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?
  • Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?
  • L’elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5, dell’allegato XVIII, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?
  • È possibile eliminare l’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?
  • Con riferimento ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati è consentito l’impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?
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