ASPP e RSPP: chiarimenti sui corsi di formazione

Il 13 febbraio termina il regime transitorio per gli RSPP e gli ASPP senza titolo di scuola media superiore.

Con il nuovo anno entrano in vigore le disposizioni relative alla formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Dal 13 febbraio, termine del regime transitorio, i soggetti interessati dovranno aver iniziato i corsi previsti dalla Conferenza Stato – Regioni.

La Conferenza ha recentemente emanato (5 ottobre) le linee interpretative condivise riguardo il provvedimento del 26 gennaio 2006, che qui riportiamo in sintesi.

  • Modificata la tabella A4 del Provvedimento, che riguarda il riconoscimento agli RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi. Per "incarico attuale" si intende "alla data del 14 febbraio 2006"
  • La frase "con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento [..]" implica che gli RSPP del blocco 1 (tabella allegata) devono frequentare il modulo CENTRO IL 14 FEBBRAIO 2007, ed entro la stessa data ISCRIVERSI al corso di aggiornamento, da frequentare per un 20% del monte ore complessivo entro il 14 febbraio 2008, e comunque da completarsi entro il 2012. Per loro gli aggiornamenti successivi dovranno essere effettuati entro il 2017, di quinquennio in quinquennio. Per gli RSPP del 2, 3 e 4 blocco dovranno frequentare il modulo C sempre ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2007 ed entro la stessa data, invece, SCRIVERSI al modulo B e completarlo il prima possibile. I successivi aggiornamenti dovranno avvenire ogni 5 anni a partire dalla conclusione del modulo B.
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