
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, con qui vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, recante "Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
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I contenuti della Circolare n.45/2013
1 – Attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione
In riferimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accorso 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
2 – Riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012
Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e C) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.
3 – Possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012
L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4 – Termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'Accordo 22 febbraio 2012
I lavori che dalla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.












