SENTENZA | Inquinamento acustico e danno esistenziale

Corte d'Appello Milano, sez. II civile, 14/02/2003, n. 974

Massima – Il danno alla serenità domestica determinato dalle emissioni intollerabili può definirsi quale "danno esistenziale da inquinamento ambientale".

Il danno non patrimoniale è rappresentato dalle ripercussioni sulle attività non reddituali dei danneggiati, e dall'alterazione delle normali abitudini di vita e non va qualificato come danno biologico in senso stretto, in quanto non comporta un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia, ma consiste un'alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla personalità del soggetto danneggiato, incidendo negativamente sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione, pur non cagionando una vera e propria patologia sotto il profilo medico-legale. 

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