Riduzione del premio INAIL: obbligo di presentare il DURC

Meno di un mese per presentare l'autocertificazione all'INAIL: indispensabile il DURC. Scade il prossimo 30 aprile il termine per la presentazione delle richieste di benefici contributivi alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008 del 15 dicembre 2008, poi ripresa dall'Inail con circolare 79/2008 del 19 dicembre, fornisce indicazioni che vanno a modificare le procedure da seguire per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Ricordiamo che sono ammesse alla domanda di riduzione del tasso di premio tutte le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

Per il buon fine della richiesta è indispensabile però la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Non saranno ammesse quindi le aziende per le quali sia stato sospeso, a seguito di violazioni indicate nella tabella A del d.m. 24 ottobre 2007, il rilascio di tale documento.

Per presentare la domanda, la circolare 34/2008 ha reso disponibile un modello di autocertificazione ed è stata prevista la possibilità dell'invio telematico delle autocertificazioni. Lo scorso 1 aprile, infine la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 10/2009 con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC.

Ricordiamo che l'Inail ha esteso la riduzione del premio anche alle aziende artigiane virtuose. Queste ultime potranno usufruire di uno sconto del 2% sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (a partire dal 1° gennaio 2008), se dimostrano di aver effettuato interventi prevenzionali nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che – in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza – non hanno denunciato infortuni nell'ultimo biennio.

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