SENTENZA | RSPP e Datore di lavoro: attribuzione delle responsabilità

Quarta Sezione Penale della Cassazione – Sentenza del 4 febbraio 2010 n. 4917.

Commento NECSI

Sentenza che conferma l'interpretazione ormai condivisa del ruolo del RSPP e delle potenziali responsabilità ad esso ascrivibili nella sua attività professionale. Interessante anche in particolare la seconda parte del commento che specifica l'interpretazione relativamente a cosa si intenda per obbligo del DL di informare il RSPP al fine di permettergli di svolgere efficacemente il suo ruolo.

Il Datore di lavoro è obbligato (art. 18 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008) a fornire al SPP tutte le informazioni necessarie necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi relativi alla sicurezza tra cui:

  • a) la natura dei rischi;
  • b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • d) i dati di cui al comma 1, lettera r) [2] e quelli relativi alle malattie professionali;
  • e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Di questo obbligo informativo si è occupata di recente la Quarta Sezione Penale della Cassazione riguardo l'infortunio di un lavoratore che, durante il turno di lavoro notturno, mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento si era trovato disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.

La sentenza ha sollevato dalle responsabilità il RSPP, confermando la responsabilità del datore di lavoro.

L'RSPP, infatti, era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza e aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa. Ma l'RSPP aveva dichiarato che nessuna delle persone informate, in primis il datore di lavoro, lo aveva messo a conoscenza di tale lavorazione. Da ciò deriva che l'omessa previsione di tale rischio "è pienamente riconducibile al [datore di lavoro] il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza."

Conclude la Corte: “Il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall'[RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell'attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi. L'omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”.

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