
Una nota del Ministero e un Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 riguardo "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", posticipano l'obbligo delle comunicazioni all'INAIL, introdotto dal TU Sicurezza.
Prorogata al 1° gennaio 2009 la comunicazione all'INAIL degli infortuni con prognosi iniziale inferiore ai tre giorni e il divieto di effettuare le visite preventive in fase pre-assuntiva, disposizioni previste dal nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008.
La proroga è contenuta nel DL approvato il 30 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", che segue la nota prot. 6587 del 21 maggio 2008 del Ministero del Lavoro. Nel comma 2 dell'articolo 3 si legge "Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) e all'art. 41, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2009".
Il primo punto si riferisce all'obbligo, da parte di datori di lavoro e dirigenti, di comunicare all'INAIL (o all'IPSEMA), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, mentre il secondo punto riguarda il divieto di effettuare visite preventive in fase pre-assuntiva. Il decreto legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (norma generale ribadita anche nell'art. 4 dello stesso), ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni da parte delle Camere, pena la sua decadenza.
Rimane l'obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni con più di 3 giorni di assenza e di annotare nel registro infortuni anche quelli che si risolvono in un giorno solo.












