L'ECHA ha modificato l'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione, inserendo sette nuove sostanze. La lista dei candidati contiene ora 151 sostanze.
Le nuove voci inserite riguardano:
| Nome della sostanza |
Numero |
Numero CAS |
Proprietà SVHC |
| Solfuro di cadmio |
215-147-8 |
1306-23-6 |
Cancerogena (articolo 57 bis), il livello |
|
Disodio 3,3 '- [[1,1'-bifenile] -4,4 '-diylbis (azo)] |
209-358-4 | 573-58-0 | Cancerogena (articolo 57 bis) |
| Disodio 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl) azo] [1,1 '-bifenil]-4-il] azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2 ,7-disolfonato (CI diretta Nero 38) |
217-710-3 | 1937-37-7 | Cancerogena (articolo 57 bis) |
| Dihexyl ftalato | 201-559-5 | 84-75-3 | Tossico per la riproduzione (articolo 57 c) |
| Imidazolidina-2-tione (2-imidazolin-2-tiolo) | 202-506-9 | 96-45-7 | Tossico per la riproduzione (articolo 57 c) |
| Piombo di (acetato) | 206-104-4 | 301-04-2 | Tossico per la riproduzione (articolo 57 c) |
| Trixilile fosfato | 246-677-8 | 25155-23-1 | Tossico per la riproduzione (articolo 57 c) |
I produttori e gli importatori di articoli contenenti uno delle sette sostanze incluse nella lista, hanno sei mesi di tempo per notificare all'ECHA se la SVHC è presente in articoli in quantità che ammontano a più di una tonnellata per produttore o importatore all'anno e oltre un concentrazione di 0,1% in peso.
Come previsto dal regolamento REACH, una specifica procedura sarà seguita per decidere quando le sostanze dovrebbero essere incluse nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).