
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2014, il decreto del 15 gennaio 2014, recante "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
Articolo unico del decreto 15 gennaio 2014
1. Nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»;
- è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: «p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
… e quindi?
Nella versione originale del D.Lgs. 152/2006 erano eslcusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione emissioni in atmosfera gli "Impianti di trattamento acque".
Il D.Lgs. 29/06/2010 n. 128 (entrato in vigore a fine agosto 2010) ha escluso dall'esenzione le linee trattamento fanghi, con la conseguenza che tali impianti hanno dovuto presentare domanda di adeguamento entro il 31/07/2012 (con obbligo di terminare l'adeguamento stesso entro il 01/09/2013).
Questo DM 15/01/2014 precisa che alcuni impianti di trattamento fanghi restano invece esclusi dal campo di applicazione; è quindi necessario verificare (a proprio vantaggio) la propria posizione autorizzativa a seguito di eventuali modifiche e nuove prescrizioni intervenute.
E' lecito ipotizzare che la maggior parte degli impianti a servizio di linee acque industriali tornino ad essere esclusi, in ogni caso le soglie da verificare sono quelle precisate dal decreto:
- potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico;
- potenzialità inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico;
- in caso di promiscuità devono essere rispettati entrambi i requisiti.












