
Legge n.1 del 10/2/2006 Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – 7 febbraio 2006.
Meno rischi per gli operatori nel campo medico: con la legge approvata lo scorso febbraio si tutelano utenti e lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti (ad esempio Tac, Risonanza magnetica nucleare, raggi x …).
Il testo disciplina le procedure per il rilascio di nulla osta e autorizzazioni per gli impianti che emettono radiazioni ionizzanti a scopo medico e distingue due tipi di nulla osta preventivo all'impiego di radiazioni ionizzanti:
- il tipo A per gli impianti con caratteristiche di pericolosità potenziale maggiore è rilasciato dal ministero competente (il Ministero per le attività produttive);
- il tipo B per impianti meno potenti viene rilasciato dal prefetto in caso di impieghi a livello industriale e dall'autorità individuata dalla Regione per gli impieghi a scopo medico.
Ai Comuni il compito di rilasciare i nulla osta preventivi e le autorizzazioni necessarie all'allontanamento dei rifiuti prodotti (nei casi che non siano di competenza dello Stato).
Alle Aziende Usl e all'Arpa (Agenzia regionale prevenzione e ambiente) il ruolo di supporto tecnico, vigilanza e controllo. Le Aziende Usl dovranno istituire presso i Dipartimenti appositi organismi tecnici con il compito di rilasciare i pareri in base ai quali poi i Comuni rilasciano i provvedimenti finali.












