Decreto Legge del 13 settembre 2012: prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

L'Art. 6 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, 6 contiene "Disposizioni  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  di  controlli  e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonchè di  ospedali psichiatrici giudiziari".
 
 
Art. 6 – Disposizioni in materia di edilizia sanitaria,
di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie,
nonchè di ospedali psichiatrici giudiziari
1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonchè di costruzione di strutture  ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, può altresì prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere,  anche ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, finalizzate agli  interventi  per  l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei  limiti  della  predetta quota parte e in relazione alla particolare  situazione  di  distinte tipologie  di  strutture  ospedaliere,  con  decreto   del   Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento  della normativa tecnica antincendio relativa  alle  strutture  sanitarie  e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
 

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze   differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;

b) previsione di  una specifica  disciplina  semplificata  per  le strutture esistenti alla data di entrata in vigore  del decreto del Ministro  dell'interno  del 18  settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002;

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e  socio  sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data  di  entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme  alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno  delle regioni e  delle  province autonome di Trento e di  Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza  con  strutture  in  regola con la normativa tecnica antincendio;

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una  specifica disciplina semplificata di prevenzione  incendi, fermo  restando  il rispetto delle disposizioni del Capo III del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81.
 

3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012, n. 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi  di cui  all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni e  province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  sancita  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto  dalla medesima regione o provincia autonoma. All'erogazione  delle  risorse si provvede per stati di avanzamento  dei  lavori.  Per  le  province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
 
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