
Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007.
Nel caso in esame un lavoratore ha perso una gamba, dopo essere rimasto schiacciato da un cilindro di fogli di acciaio arrotolati, mentre procedeva a scaricarlo da un camion con una gru. Dalle indagini veniva accertato che le stive per collocare i cilindri metallici erano insufficienti e che tale situazione era ben nota all'azienda senza che fossero stati adottati dei provvedimenti per aumentare il numero delle stive stesse né che fossero state impartite delle precise disposizioni su come effettuare le operazioni di scarico.
RSPP e datore di lavoro sono stati ritenuti responsabili delle lesioni riportate dal lavoratore infortunato ed il comportamento negligente è stato considerato una concausa dell'infortunio verificatosi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda è stato quindi condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato di lesioni colpose.
Il RSPP ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo a sua discolpa la sua posizione di "organo meramente consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore di lavoro" e l'inutilità di informare ufficialmente della situazione il datore di lavoro, poiché la direzione dell'azienda era ben al corrente della pericolosità delle manovre in atto senza che avesse fatto nulla per impedirle.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato con le seguenti osservazioni:
- Come ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte (sez. 4 20.4.2005 n. 11351 rv. 233657), il fatto che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto;
- Occorre distinguere infatti il piano delle responsabilità prevenzionali [omissis], da quello delle responsabilità per reati colposi di evento [omissis] (articoli 589 e 590 c.p.) per cui ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline (omissis), risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale.












