
Una precisazione riguardo la notizia sull'aggiornamento delle sostanze SVHC con 15 nuove sostanze di particolare impatto per la sicurezza e l'ambiente. Le nuove sostanze sono state infatti suggerite e attualmente risultano nello stato di "PROPOSAL" e non quindi già confermate.
Ricordiamo che nel momento in cui queste sostanze fossero definitivamente inserite in elenco ne diventa obbligatoria la notifica ai sensi dell'art. 7 del Regolamento REACH nel caso in cui:
- la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso;
- la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore;
- la sostanza non è stata ancora registrata per quell'uso specifico.
Non vi è tuttavia alcun obbligo di notificare se il fabbricante o l'importatore possono escludere l'esposizione alle persone o all'ambiente in condizioni d'uso e smaltimento normali o ragionevolmente prevedibili.
Come indicato all'articolo 7 del Regolamento REACH la notifica di SVHC contenuta in articoli dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'inclusione nella lista di sostanze candidate per l'autorizzazione, ma soltanto a partire dal il 1 giugno 2011. Le informazioni sulle sostanze incluse nella predetta lista devono essere trasmesse dal fornitore dell'articolo ai destinatari dell'articolo, subito dopo l'inclusione in tale lista (articolo 33).












