In Gazzetta Ufficiale, i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013, il Decreto del 29 luglio 2013 recante "Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto".

Segnaliamo in particolare:

Art. 1 -Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante  attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1. All'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il punto 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico. Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

  1. Il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti.
  2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta  opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato.
  3. Il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali  o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato.
  4. Il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista  un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta.
  5. Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio.
  6. Lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.»

2. All'allegato II, dopo il punto 5, è aggiunto il seguente: «5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico. Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

  1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale. Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di   mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 6. Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.
  2. Tenuta di registri Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all'allegato 4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei  criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio 3 agosto  2005, e al precedente punto 1, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.» 
Art. 2 – Modifiche  agli  allegati  al  decreto  27  settembre  2010   recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione  di  quelli  contenuti  nel  decreto  del  ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  3  agosto   2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281.

1.  Dopo l'allegato 4 al decreto 27 settembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, è aggiunto il seguente: «Allegato 4-bis – Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

  1. Composizione del mercurio Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche: contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
  2. Serbatoi I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi  rispettano le seguenti specifiche: materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L); i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi; le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai  capitoli 6.1.5.3 e  6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di  merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume.
  3. Procedure di ammissione Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto. Le procedure di ammissione rispettano quanto segue: è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
  4. Certificato Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue: nome e indirizzo del produttore dei rifiuti; nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e luogo del riempimento; quantità del mercurio; grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una  descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni particolari. I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.» 

Consulta il testo completo del Decreto del 29 luglio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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