
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266, del 13 novembre 2013, il decreto del Ministero dell'Istruzione del 10 ottobre 2013, n. 267 "Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013".
Il finanziamento è destinate a sostenere fino al 50% delle opere che verranno attivate, per importi pari a 6.888.570 per scuole dall'infanzia alla secondaria di primo livello e 3.402.762 per le scuole secondarie di secondo livello. Le domande vanno presentate dal 16 novembre 2013 fino al 12 dicembre 2013.
Segnaliamo in particolare:
Art. 1
- Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, interamente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, le risorse disponibili sui capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2013, sono destinate integralmente a cofinanziare, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata, nuovi interventi edilizi, rispettivamente per euro 6.888.570,00 con riferimento all'istruzione da quella dell'infanzia sino a quella secondaria di I e per euro 3.402.762,00 all'istruzione secondaria di II;
- I cofinanziamenti di cui al comma 1 sono destinati ad interventi relativi ad immobili di proprietà dei competenti Enti locali adibiti o per la parte adibita a sede di istituzioni scolastiche statali, e sono finalizzati, in particolare, alla bonifica dell'amianto o ad adeguare la sicurezza o l’idoneità igienico sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilità, o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, idoneità igienico sanitaria, superamento barriere architettoniche, urgenti ed indifferibili;
- Ciascun Ente locale non può richiedere più di due contributi ed il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non può superare l'importo di euro 300.000,00 per ogni intervento ammesso al beneficio.
Art. 2
Le quote di cofinanziamento di cui al precedente art. 1, riferite ai destinatari rispettivamente interessati, sono attribuite a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 secondo le modalità ed i termini in essi indicati; l'ente provvede con le modalità di cui all'art. 4, alla comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'intervento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso del finanziamento ed alla comunicazione della conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2014.
Art. 4
La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di cui al precedente art. 3, deve pervenire al Ministero dell'istruzione, università e ricerca – Dipartimento per la programmazione, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma) – esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgbilancio@postacert.istruzione.it, a decorrere dal terzo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Ogni altra modalità o termine di trasmissione comporta l’inammissibilità della domanda.
Art. 5
- Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dopo il ricevimento – entro i termini e con le modalità fissati dal precedente art. 4 – delle attestazioni previste dall'art. 3, verificata la relativa regolarità e completezza provvede alla conseguente assegnazione dei rispettivi importi direttamente a favore delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi;
- I finanziamento è assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dal precedente art. 4. L'elenco degli ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
- Successivamente, le scuole, di cui al comma 1 del presente articolo, provvederanno al concreto trasferimento al competente Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalità previsti, previa acquisizione della documentazione giustificativa all'uopo fornita da quest'ultimo secondo le indicazioni date da questa Direzione Generale politica finanziaria e bilancio, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell' istruzione università e ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.
Consulta il Decreto n. 267 del 10 ottobre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale












