
Interessante sentenza dell'11 gennaio 2010 n. 215 con la quale la Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità del distaccante per infortunio sul lavoro.
Secondo la Corte, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile degli atti illeciti commessi dal dipendente in un luogo terzo e quindi anche di infortuni che dovessero verificarsi a seguito di questi.
La sentenza ha infatti stabilito "la ritenuta responsabilità della società ricorrente, alla luce del principio già evidenziato che, in caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, per presupporre il distacco uno specifico interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso il terzo con conseguente permanenza della responsabilità, in virtù del principio del rischio d'impresa, per i fatti illeciti derivanti dallo svolgimento della prestazione stessa."
Secondo un'altra recente sentenza della stessa Cassazione (n. 45/2009) nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo "ciascun datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 c.c. ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai propri dipendenti".












