SENTENZA | Amianto e obblighi del datore di lavoro

Cass. Pen., sez. III, 20 aprile 2001, n. 16114.

L'art. 34 del D.lgs. n. 277/1991 stabilisce che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro, da trasmettere al competente organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto dagli edifici, comprendente le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

L'obbligo incombe al datore di lavoro, quale titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione di un edificio, il quale, anche in assenza di conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'immobile da ristrutturare, è tenuto a dare ai propri dipendenti precise istruzioni nell'eventualità di rinvenimento di materiali in amianto imponendo loro di non procedere alla rimozione degli stessi.

Qualora il piano di lavoro relativo alla rimozione dell'amianto non sia stato predisposto è configurabile il reato colposo per violazione del dovere di vigilanza sul lavoro degli operai ovvero per omessa segnalazione del divieto di rimozione.

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