TESTO UNICO AMBIENTALE: novita’ per i rifiuti delle imprese

Decreto legislativo 152/2006 recante Norme in materia ambientale – Supplemento Ordinario n. 96 della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

Il nuovo Testo Unico per l'ambiente, in vigore dal prossimo 29 aprile, introduce una importante novità introdotta riguardo la Tarsu. Secondo l'art. 195 i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese e esercizi commerciali non sono assimilabili ai rifiuti urbani e, quindi, non possono essere affidarti al servizio pubblico di raccolta gestito dai Comuni.

Questo genera due conseguenze per le imprese:

  • l'esonero dal pagamento della Tarsu
  • l'aggravio in termini di adempimenti relativi allo smaltimento.

In pratica le imprese (salvo uffici, mense, spacci, bar) non pagheranno più la tassa o tariffa sui rifiuti, ma dovranno attribuire il codice identificativo Cer a tutti i rifiuti prodotti e compilare i documenti di trasporto e i registri di carico e scarico.

NOTA BENE

Poichè il nuovo Codice entra in vigore prima del 2 maggio, data di scadenza per la consegna del MUD, i produttori di rifiuti non pericolosi sono esonerati dalla presentazione del MUD.

Coloro che trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi da loro stessi prodotti, con l'esclusione solo per i trasporti "occasionali", dovranno però iscriversi obbligatoriamente all'Albo Gestori Rifiuti entro il 29 aprile.

La parte del Codice relativa alla valutazione ambientale strategica ed alla valutazione dell'impatto ambientale (VAS e VIA; parte seconda del decreto) entrerà in vigore il 12 agosto 2006.

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