SENTENZA | Delega di funzioni e obblighi residui del delegante

Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza del 3 marzo 2010 n. 8641.

La responsabilità di un datore di lavoro per il decesso di quattro lavoratori che avevano contratto una malattia professionale causata dall'utilizzo di antiparassitari cancerogeni, richiama importanti principi in materia di delega e in particolare in ordine agli obblighi di "controllo e intervento sostitutivo" che permangono comunque sul delegante.

Secondo il datore di lavoro accusato, i Giudici di merito non avrebbero "tenuto conto delle "deleghe di funzione" che, nell'ambito della sua azienda erano ben individuate nella Sezione Lavoro della struttura aziendale, dei soggetti preposti, specificamente delegati. Questo avrebbe dovuto secondo la difesa far decadere le responsabilità in capo al datore di lavoro per quanto riguardava l'evento.

La Cassazione però fornisce paree contrario e precisa che il ricorso va rigettato in quanto "La delega infatti deve essere espressa, specifica, non equivoca e deve conferire al Procuratore poteri decisionali e di spesa adeguati alle attività, per il cui compimento è conferito."

Nella fattispecie del processo, invece, non vi erano elementi per ritenere che le presunte deleghe fossero state effettivamente utilizzate. Inoltre, anche in presenza di valida delega di funzioni, rimangono delle responsabilità residue, costituite dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.

In conclusione, "con la delega di funzioni, la responsabilità dell'obbligato originario si riduce agli obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l'evento dannoso, si dovrà ravvisare la colpa nella inosservanza di tali obblighi."

Commento NECSI

sentenza interessante perché ribadisce l'importanza di definire, se ritenuto opportuno, una eventuale delega in modo efficace, ricordando che comunque rimane un obbligo di controllo in capo al delegato che non può mai disinteressarsi completamente, quindi, delle questioni della sicurezza.

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