
In relazione alle disposizioni previste dal D.M. 29 dicembre 2005 le imprese munite del NOP in corso di validità devono ottenere, entro tale data, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Secondo il Decreto 29 dicembre 2005 a partire dal 1° giugno 2009 perda efficacia il Nulla Osta Provvisorio (NOP).
Le aziende con i certificati antincendio provvisori (NOP) dovranno ottenere i certificati di prevenzione incendi definitivi entro quel giorno, data oltre la quale non saranno più validi i permessi provvisori.
Pertanto, a partire dal 1° giugno 2009, i titolari delle singole attività o di gruppi di attività in possesso di Nulla Osta Provvisorio in corso di validità (NOP) possono continuare ad esercitare la relativa attività nel caso in cui:
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco abbia rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- il titolare dell'attività, alla conclusione dei lavori d'adeguamento antincendio, abbia presentato al Comando Provinciale domanda di richiesta di sopralluogo; una domanda di parere di conformità sui progetti attestante:
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prescrizioni antincendio;
- l'impegno a mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza presenti nella propria realtà, mediante specifiche verifiche periodiche di controllo;
- l'avvenuta informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso si verifichi l'incendio.
La presentazione della dichiarazione consegue il contestuale rilascio da parte del Comando Provinciale di apposita ricevuta, la quale costituisce ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Decreto 29/12/2005 del Ministero dell'Interno "Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio".












