
In occasione della stesura del Decreto Legislativo 81/08 è stato esplicitato con chiarezza, all’art. 28, che la valutazione dei rischi “…deve riguardare tutti i rischi…tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato…”.
La circolare del 17 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, obbliga alle aziende da questo mese, l'avvio dell’attività di valutazione o perlomeno la programmazione temporale e l’indicazione del termine della stessa.
La valutazione va fatta prendendo in esame non i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo secondo un’ individuazione che il Datore di lavoro può effettuare in ragione dell’effettiva organizzazione aziendale.
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria valutazione preliminare e una eventuale da attivare solo nel caso in cui la valutazione preliminare evidenzi situazioni di rischio.












