
Con lettera circolare del 18 novembre 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Art. 6, comma 8, lett. m-quater, D.Lgs. n. 81/20028).
Le indicazioni della Commissione consultiva non cambiano quanto indicato nei precedenti incontri organizzati da Necsi, l'ultimo il 17 giugno 2010 a TREVISO, presso Hotel Maggior Consiglio.
NELL'ACCORDO SI EVIDENZIA:
- Il metodo proposto è il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato
- Il riferimento principale resta l'Accordo Europeo del 2004 così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 2008
- La valutazione del rischio stress lavoro correlato è parte integrante del documento di valutazione dei rischi e pertanto viene effettuata dal datore di lavoro con lo stesso metodo della valutazione del rischo stesso
- La valutazione non riguarda il singolo ma gruppi omogenei di lavoratori (mansioni o partizioni organizzative in base all'organigramma aziendale) e riguarda tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti
La valutazione viene effettuata in 2 FASI delle quali una risulta necessaria mentre l'altra rimane facoltativa:
1° FASE: va effettuata una valutazione preliminare che tenga conto di indicatori oggettivi appartenenti a tre distinte famiglie:
- Eventi sentinella
- Fattori di contenuto
- Fattori di contesto
Per la valutazione di questi aspetti possono essere utilizzati questionari e check list.
Nell'analisi dei punti 2 e 3 occorre sentire i lavoratori o gli RLS/RLST, mentre nelle aziende di maggiori dimensioni si possono sentire campioni di lavoratori rappresentativi.
Se l'esito della valutazione non evidenzia elementi critici basterà procedere ad integrare il DVR prevedendo un piano di monitoraggio. Nel caso si prevedano interventi correttivi questi vanno pianificati nel DVR e realizzati.
2° FASE: se gli interventi correttivi della 1° FASE non risulteranno efficaci si provvede all'analisi approfondita tramite la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori.
TERMINE E SCADENZE:
La data del 31 dicembre 2010 è da intendersi come avvio della fase di valutazione. La programmazione di tale attività è da riportare nel documento di valutazione dei rischi indicando anche il termine finale previsto.
I datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione del rischio stress lavoro-correlato coerentemente con l'Accordo Europeo del 2004, non devono ripeterla ma unicamente prevedere l'aggiornamento nei casi previsti dall'art. 29 c.3 del d.lgs. 81/2008.












