
Con il Decreto 23 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive, che modifica il decreto del 29 febbraio 1988, cambiano le norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità inferiore a 13 m3. Il nuovo provvedimento estende il campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988 ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m3.












