
Con la decisione del 19 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 75, serie L, del 23 marzo 2010), la Commissione Europea, ha ritirato dall'elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma EN 353-1:2002: «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall'alto – parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» su segnalazione del Regno Unito, in quanto non ritenuta più idonea.
Di fatto, la conformità alle relative norme nazionali che recepiscono la norma standard EN 353-1:2002 non garantisce più la presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 89/686/CEE.
Le obiezioni alla norma EN 353-1:2002 sono:
- nella clausola 4.7 della norma EN 353-1:2002, le specifiche relative alle istruzioni per l'uso non soddisfano le prescrizioni di cui alla sezione 1.4, lettere a) e b) dell'allegato II [2] della direttiva 89/686/CEE.
- nella clausola 5 della norma EN 353-1:2002, il metodo di prova previsto non analizza condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all'indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunziona malfunzionamento del sistema.
Cosa chiede la direttiva 89/686/CEE:
- 1.4. Nota informativa del fabbricante.
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; - 1.1.1. Ergonomia.
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. - 3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto.
I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.
Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:
– alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al disotto dell'utilizzatore;
– al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.












