Nuove disposizioni per impianti termici a combustibile liquido

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005 – Decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi".

La regola tecnica pubblicata dal Ministero ha come obiettivo l'aggiornamento della normativa di prevenzione incendi del settore, finora basata sulla circolare 29 luglio 1971, n. 73, e non più adeguata al progresso tecnico ed impiantistico, nonché di l'armonizzazione delle disposizioni di sicurezza antincendio per gli impianti di produzione calore alimentati da combustibili liquidi con quelle inerenti gli impianti alimentati da combustibili gassosi (disciplinati dal D.M. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni).

SETTORI COINVOLTI Il campo di applicazione del decreto è riferito agli impianti termici aventi potenza termica complessiva maggiore di 35 kW (ossia circa 30.000 kcal/h) destinati a:

  • climatizzazione di edifici ed ambienti;
  • produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
  • forni da pane ed altri laboratori artigiani;
  • lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  • cucine e lavaggio stoviglie.

​Sono invece esclusi da detta regolamentazione gli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori, per i quali le misure tecniche di prevenzione incendi previste possono rappresentare, comunque, un utile riferimento.

OBBLIGHI PER IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti di produzione calore esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 28 aprile 2005, purché in possesso del certificato di prevenzione incendi o del parere di conformità favorevole sul progetto, non è richiesto alcun intervento di adeguamento anche nel caso di aumento della potenzialità termica se contenuta entro il 20%.

Viceversa per gli impianti esistenti ancora in possesso del nulla osta provvisorio, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 818/1984, è previsto l'adeguamento alle nuove disposizioni di prevenzione incendi entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro luglio 2008), ad eccezione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali di installazione per i quali può applicarsi la precedente normativa.

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