
Entro il 31 dicembre 2013 devono presentare domanda di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività tutti gli stabilimenti (aziende) sorti dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.
Il quadro legislativo di riferimento è stato modificato dal DPR 59/2013, che ha istituito la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
A quali realtà è applicabile l'AUA?

Per essere soggetti all’ AUA è sufficiente essere assoggettati al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti 7 titoli abilitativi previsti:
- autorizzazione agli scarichi;
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questo comporta che, se lo stabilimento è in possesso di altri titoli abilitativi, la domanda di AUA dovrà descrivere anche i relativi aspetti (es. scarichi idrici).
La domanda di prosecuzione attività obbligatoria entro il 31 dicembre 2013 può quindi trasformarsi in una domanda più complessa e corposa, con il vantaggio però di ottenere un’autorizzazione unica della durata di 15 anni.












