Vietato l’uso di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto

Decreto 14 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 8 febbraio 2005 – "Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto".

Si riporta parte del testo di decreto inviato dal Ministero della Salute riguardo l'utilizzo di fibre di amianto.

  • Art. 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.
  • Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

APPROFONDIMENTO

E' vietato l'uso delle seguenti fibre e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte:

  • Crocidolite
  • CAS n. 12001-28-4 Crisotilo
  • CAS n. 12001-29-5 Amosite
  • CAS n. 12172-73-5 Antofillite
  • CAS n. 77536-67-5 Actinolite
  • CAS n. 77536-66-4 Tremolite
  • CAS n. 77536-68-6

L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia' installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto e' autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.

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