
Il Decreto prevede che:
- la domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal Decreto Ministeriale deve pervenire almeno 6 mesi prima del termine da prorogare all’U.S.T.I.F., competente del nulla osta tecnico;
- alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale deve essere allegato il progetto definitivo, con le migliorie apportate;
- la proroga della scadenza di vita tecnica, della revisione generale e della revisione speciale e' concessa dall'U.S.T.I.F. competente per un periodo massimo di 4 anni;
- alla data di entrata in vigore del presente Decreto gli impianti che godono di proroga già concessa, possono ottenere una nuova proroga fino al raggiungimento dei 4 anni previsti.












