
Corte di Giustizia – Sentenza del 8 Settembre 2005.
Le norme nazionali non possono imporre all'importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», di verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva.
Gli Stati membri possono invece imporre di:
- verificare che i documenti di marcatura «CE», dichiarazione «CE» di conformità e istruzioni per l'uso siano tradotti nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione
- fornire successivamente alla consegna tutte le informazione utili alle autorità nazionali di controllo, nell'ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute.












