Certificazione di crediti e rilascio del DURC: primi chiarimenti del Ministero con la Circolare n. 40/2013

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, con la Circolare n. 40/2013, d'intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) "in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto".

Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Consulta la Circolare n.40/2013 sulla "Certificazione di crediti e rilascio del DURC"

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