
Rif. art. 29 della legge n. 62/2005 – legge comunitaria 2004, in vigore dal 12/5/2005.
In seguito alla condanna emanata dall'Unione europea nei confronti del nostro Paese riguardo la mancata adozione delle disposizioni legislative necessarie per recepire alcuni requisiti minimi vincolanti della direttiva del Consiglio 89/655/CEE, la legge Comunitaria 2004 ha introdotto alcune modifiche all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ed all'allegato XV (Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche) del d.lgs. n. 626/1994.
Tali modifiche all'art. 36 del d.lgs. n. 626/1992 prevedono che:
- il datore di lavoro deve adeguare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 62/2005 (cioè entro il 12/11/2005), ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV (introdotto dal comma 2 dell'art. 29 della legge n. 62/2005) le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo;
- fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente;
- le modifiche apportate alle macchine (come definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 24/7/1996, n. 459) a seguito dell'applicazione delle disposizioni indicate al primo punto, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.












