Decreto Fare: novità anche su sicurezza, ambiente e prevenzione incendi

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 50, della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/06/2013, il Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che contiene nel Titolo II "Semplificazioni", importanti disposizioni in materia di sicurezza, ambiente e prevenzione incendi.

Tra i contenuti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, evidenziamo:

Sicurezza
  • Art. 32 "Semplificazioni in materia di lavoro" (in particolare per il DUVRI, ma non solo)

Analisi NECSI di alcuni punti dell'Art. 32 (entrato in vigore il 22 giugno 2013)

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«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio  infortunistico  di  cui  all'articolo  29, comma 6-ter, con  riferimento  all'attivita'  del  datore  di  lavoro committente, un proprio incaricato [COMMENTO: entro il 20/09/2013 dovrà essere adottato un decreto che indichi "settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla  base di criteri  e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici  di  settore dell'INAIL". Per tali settori sarà possibile sostituire il DUVRI con la nomina di un incaricato (formazione equivalente a quella di un preposto) con il compito di sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento], in  possesso  di  formazione, esperienza e competenza  professionali,  tipiche  di  un  preposto, nonche'  di  periodico  aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per  sovrintendere  a  tali  cooperazione  e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere  adeguato in  funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o  di  opera. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai  rischi specifici propri dell'attivita' delle  imprese  appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale  documento e' redatto, ai fini  dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto titolare del potere decisionale e di  spesa  relativo  alla  gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai lavori  o  servizi  la  cui  durata  non e' superiore ai dieci uomini-giorno [COMMENTO: non necessità del DUVRI: i due giorni sono sostituiti dal concetto di 10 uomini* giorno, considerati nell’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Rimane valida la necessità di elaborare il DUVRI per lavori con rischi particolari (allegato XI), indipendentemente dalla loro durata], sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti  cancerogeni,  biologici,  atmosfere  esplosive  o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende  l'entita'  presunta dei lavori, servizi  e  forniture  rappresentata  dalla  somma  delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di  un  anno dall'inizio dei lavori.»;

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«6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva  permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attivita' a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici  di  settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori  di  attivita' a basso rischio  infortunistico possono  attestare  di  aver  effettuato la valutazione dei rischi [COMMENTO: ritorna la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi! Entro il 20/09/2013 dovrà  essere adottato un decreto che indichi "settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri  e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL". Per tali settori sarà possibile "attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi". Rimane la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate!] di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta  ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

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«11. Oltre a quanto previsto dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro sottopone le attrezzature di lavoro  riportate nell'allegato  VII  a verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza indicata nel  medesimo  allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine  di  quarantacinque giorni dalla richiesta, [COMMENTO: la facoltà di avvalersi, per la prima verifica, di soggetti privati o dell'ARPA (Novità! Ma deve essere previsto dalle leggi regionali) scatta dopo 45 giorni (prima erano 60). Inoltre INAIL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche], decorso inutilmente il  quale  il  datore  di lavoro puo' avvalersi delle ASL o, ove cio' sia  previsto  con  legge regionale,  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati  abilitati secondo  le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove cio' sia previsto con  legge  regionale,  dall'ARPA, che vi provvedono nei  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro  puo'  avvalersi  di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui  al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di  comunicare  al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta,  l'eventuale impossibilita' ad effettuare  le  verifiche  di  propria  competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di  lavoro  puo' avvalersi di soggetti pubblici o  privati  abilitati  alle  verifiche secondo le modalita' di cui al comma 13.  Per l'effettuazione  delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici  o  privati  abilitati.  Le  verifiche  di  cui  al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

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Ambiente
  • Art. 41 "Disposizioni in materia ambientale" (modifiche al D.Lgs. 152/2006, in particolare su terre e rocce da scavo)
Prevenzione incendi
  • Art. 38 "Disposizioni in materia di prevenzione incendi" (chiarimenti sul DPR 151/2011)
Altro
  • Art. 28 "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" (30 € per ogni giorno fino a un massimo di 2.000 €)
  • Art. 30 "Semplificazioni in materia di edilizia"
  • Art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC"
  • Art. 42 "Soppressione certificazioni sanitarie"
  • Art. 45 "Omologazione delle macchine agricole"
Si segnala anche…
  • Art. 2 "Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese"
  • Titolo III "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile"

> Consulta il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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