
È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 50, della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/06/2013, il Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che contiene nel Titolo II "Semplificazioni", importanti disposizioni in materia di sicurezza, ambiente e prevenzione incendi.
Tra i contenuti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, evidenziamo:
Sicurezza
- Art. 32 "Semplificazioni in materia di lavoro" (in particolare per il DUVRI, ma non solo)
Analisi NECSI di alcuni punti dell'Art. 32 (entrato in vigore il 22 giugno 2013)
…
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attivita' del datore di lavoro committente, un proprio incaricato [COMMENTO: entro il 20/09/2013 dovrà essere adottato un decreto che indichi "settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL". Per tali settori sarà possibile sostituire il DUVRI con la nomina di un incaricato (formazione equivalente a quella di un preposto) con il compito di sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento], in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore ai dieci uomini-giorno [COMMENTO: non necessità del DUVRI: i due giorni sono sostituiti dal concetto di 10 uomini* giorno, considerati nell’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Rimane valida la necessità di elaborare il DUVRI per lavori con rischi particolari (allegato XI), indipendentemente dalla loro durata], sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
…
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attivita' a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi [COMMENTO: ritorna la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi! Entro il 20/09/2013 dovrà essere adottato un decreto che indichi "settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL". Per tali settori sarà possibile "attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi". Rimane la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate!] di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facolta' delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26. 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
…
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, [COMMENTO: la facoltà di avvalersi, per la prima verifica, di soggetti privati o dell'ARPA (Novità! Ma deve essere previsto dalle leggi regionali) scatta dopo 45 giorni (prima erano 60). Inoltre INAIL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche], decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi delle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilita' ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
…
Ambiente
- Art. 41 "Disposizioni in materia ambientale" (modifiche al D.Lgs. 152/2006, in particolare su terre e rocce da scavo)
Prevenzione incendi
- Art. 38 "Disposizioni in materia di prevenzione incendi" (chiarimenti sul DPR 151/2011)
Altro
- Art. 28 "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" (30 € per ogni giorno fino a un massimo di 2.000 €)
- Art. 30 "Semplificazioni in materia di edilizia"
- Art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC"
- Art. 42 "Soppressione certificazioni sanitarie"
- Art. 45 "Omologazione delle macchine agricole"
Si segnala anche…
- Art. 2 "Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese"
- Titolo III "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile"












