
Conseguenze penali nel caso in cui la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coincida con il ruolo di un dirigente.
Il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 all'articolo 9, ultimo comma, afferma che il servizio di prevenzione e protezione è "utilizzato" dal datore di lavoro. In quanto tale, l'RSPP ha un rapporto privilegiato col datore di lavoro e deve interagire con molte altre figure, compresa la gerarchia aziendale.
Ma allo stesso tempo, per poter svolgere il proprio compito senza i condizionamenti dovuti dall'essere inserito nella scala gerarchica aziendale, il D. Lgs. 626/94 lo sottrae dalla responsabilità per i reati di pericolo previsti dalle norme prevenzionistiche.
Nel caso però in cui l'RSPP sia un dirigente o un soggetto della scala gerarchica aziendale, il D. Lgs. n. 626/94 prevede che l'esenzione di responsabilità venga meno. Il soggetto sarà responsabile non solo di individuare, proporre ed elaborare, ma anche di agire e realizzare operativamente, e, se vi sarà comportamento omissivo ne risponderà in quanto dirigente o preposto.
Oltre a questo subentra un altro eventuale pericolo dal punto di vista penalistico per lo stesso datore di lavoro che decida di affidare ad un dirigente o preposto il ruolo di Rspp. Infatti, qualora l'infortunio trovi tra le cause anche un'attività consulenziale inadeguata, insufficiente o carente, si potrà sostenere un concorso di colpa del datore di lavoro per avere designato come Rspp una figura che non disponeva del tempo necessario per seguire la sicurezza in modo adeguato.












