RSPP ed ASPP: raggiunto l’accordo tecnico

D.LGS. n. 195/2003 (art. 8 bis del D. LGS. n. 626/94) relativo ai requisiti professionali ed alla formazione degli RSPP e degli ASPP.

Con l'accordo raggiunto il 29 settembre scorso in sede di Commissione Preparatoria per la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe terminare il lungo iter per la definizione dei requisiti professionali degli RSPP e degli ASPP. Per queste settimane è prevista la riunione della Conferenza Stato-Regioni ed in quella sede l'accordo dovrebbe essere approvato e poi, con decreto ministeriale, pubblicato in gazzetta ufficiale.

Riepiloghiamo i punti fondamentali sugli obblighi formativi derivanti dalla applicazione dell'ormai probabile accordo:

Modulo A: sono esonerati non solo gli RSPP già effettivi ma anche chi avesse esperienza lavorativa per un periodo che va dai 6 mesi ai 3 anni.

Anche per coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore ma designati dopo il 14.02.03 o che hanno svolto un corso con i contenuti previsti dal D.M. del 16 gennaio 1997 sono esonerati dalla frequenza al modulo A mentre devono frequentare il Modulo B per il macrosettore di attività individuato.

Modulo B: sono esonerati gli RSPP con esperienza lavorativa superiore ai tre anni, designati RSPP prima del 14 febbraio 2003 e che svolgono attualmente tale ruolo (o lo hanno svolto fino al 13 agosto 2003).

Tale modulo, che va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 68 ore, si basa sui macrosettori di attività aziendali.

Modulo C: è obbligatorio per tutti, sia per gli RSPP di nuova nomina che per gli RSPP con esperienza di più di tre anni. Chi non avesse riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi deve svolgere il corso nel suo complesso con i moduli A, B e C.

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