RISCHIO ELETTRICO: approfondimento Necsi sulla nuova norma CEI 11-27 ed. 2014

La nuova edizione della norma CEI 11-27, tiene conto dei concetti esposti sul D.Lgs. 81/08 in merito al rischio elettrico.

Per valutare quanto indicato dal predetto Decreto, è stata introdotta la distanza denominata DA9, che determina inevitabilmente che i lavori eseguiti tra la distanza DA9 e la distanza di prossimità sono da considerare lavori non elettrici ma hanno una specifica trattazione su come comportarsi in questo spazio definito come “lavori in vicinanza”.

Le novità introdotte dall’edizione 2014 della norma CEI 11-27

Definizione di “lavoro elettrico”

E’ stata aggiornata la definizione di “lavoro elettrico”: sono definiti elettrici tutti i lavori svolti al disotto della distanza DV, indipendentemente dalla loro natura

Si dà indicazione di particolari applicazioni per cui la nuova norma CEI 11-27 non è stata specificatamente preparata, comunque viene raccomandato che in assenza di regole e/o procedure siano applicati i principi che la norma stessa propone; in particolare si fa riferimento a:

  • sistemi e/o strumentazione elettroniche;
  • sistemi di controllo e di automazione;
  • ai veicoli;
  • ai sistemi di trazione elettrica.

Inserimento nuove figure

Con la norma CEI 11-27 sono state introdotte nuove figure all’interno dell’organigramma delle persone che svolgono attività di lavoro elettrico:

  • URI: unità responsabile di un impianto elettrico;
  • URL: unità responsabile della realizzazione del lavoro elettrico.

Il limite degli impianti in media tensione viene definito fino ai 35kV sia in c.a. che in c.c..

Modifica delle distanze DL e DV

Sono state modifiche delle distanze DL (zona di lavoro sotto tensione) e DV (zona prossima) in funzione del livello di tensione della parte attiva; ad esempio in bassa tensione la distanza DL passa da 15 cm a 0 cm, la distanza DV passa da 65 cm a 30 cm.

Sono state esplicitate in particolare le condizioni di sicurezza per realizzare delle misure elettriche.

Introdotto il termine “Operazioni in sicurezza”

E’ stato introdotta la terminologia “Operazioni in sicurezza” che viene definita come l’attività prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza e si deve condurre la valutazione dei rischi. Tale valutazione deve specificare come le attività devono essere eseguite e quali misure si sicurezza e precauzione devono essere assunte.

Se non diversamente previsto da regole/procedure Aziendali la responsabilità della verifica ed il buono stato dei DPI e delle attrezzature da utilizzare nei lavori elettrici ricade sul lavoratore che li ha in consegna. Stesse condizioni per i DPI e attrezzature collettive sono sotto responsabilità del PL.

Devono essere disponibili gli schemi elettrici aggiornati degli impianti elettrici prima di eseguire lavori elettrici.

Per il lavoro elettrico si deve formare e informare una o più persone, in numero sufficiente, in modo che esse siano capaci di fornire adeguato trattamento e primo soccorso ai colpiti da shock e/o arco elettrico.

Le cinque regole non prevedono più la delimitazione dell’area di lavoro, ma comunque nella programmazione del lavoro rimane questo obbligo (potrebbero diventare 6).

Alcune specifiche attività del PL e del RI, sono state definite meglio e completate con alcune mansioni specifiche. Anche alla figura PEC sono state chiarite le possibili operatività.

E’ stata prevista l’analisi delle correnti di corto circuito, da parte dei PL, nel punto di esecuzione dei lavori sotto tensione.

Con la norma CEI 11-27, nasce il “Preposto all’attività di manutenzione”

E’ stata introdotta una nuova figura di “Preposto all’attività di manutenzione”.

Nuovi allegati quali:

  • allegato A (normativo) “Illustrazione delle distanze di lavoro”
  • allegato B (normativo) “Diagramma di flusso per i lavori non elettrici”
  • allegato C (informativo) “Documento delle distanze di lavoro confinato tra DA9 e DV”
  • allegato D (informativo) ” Valutazione delle distanze per i lavori non elettrici”
  • allegato E (normativo) “Delega del ruolo operativo di responsabile dell’Impianto da URI a RI ai sensi della Norma CEI 11-27 art. 4.11”
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