SENTENZA | Il lavoratore ha diritto di astenersi da lavori pericolosi

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2005, n.9576.

Il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, può legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dalla Costituzione (art. 32), e dal Codice Civile (art. 2087).

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