
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 9 maggio 2005, n.9576.
Il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, può legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dalla Costituzione (art. 32), e dal Codice Civile (art. 2087).












