SENTENZA | Definizione di luogo di lavoro

Per luogo di lavoro (ai sensi dell'art.30, comma 1 lett. A) del D.lgs n.626/94) deve intendersi qualunque luogo accessibile ai dipendenti per l'espletamento delle loro incombenze, anche se nello stesso non si svolge attività lavorativa.

Il caso cui si riferisce la sentenza riguardava un locale con impianto per l'erogazione di carburante, messo sotto sequestro in quanto mancavano le misure precauzionali antincendio. Pur trattandosi di un mero deposito, nel quale non si svolgeva attività lavorativa, i giudici lo hanno qualificato come luogo di lavoro, poiché vi accedevano i lavoratori per il rifornimento e per prelevare le attrezzature che conteneva.

Cass. Sez. Pen. 5 febbraio 2007 (ud.15.12.06) n.4418.

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