Pubblicato il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2011, con il quale il Ministero dell’Interno ha abrogato e sostituito le disposizioni legislative che regolamentano la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione dei gruppi elettrogeni con l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi.
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 20 settembre 2011 e si applicherà alle nuove realizzazioni ed installazioni (fisse e mobili) di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o di macchine operatrici e alle unità di cogenerazione aventi potenza elettrica complessiva non superiore a 10.000kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti:
– esistenti che, alla data del 20 settembre 2011, hanno ottenuto l’approvazione del progetto da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco e il Certificato di prevenzione incendi (CPI);
– inseriti in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura.
Il nuovo provvedimento, nell’approvare la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti in questione, in sintesi dispone che gli stessi devono essere realizzati in modo da:
– evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
– limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone, agli animali ed ai beni;
– consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Leggi il testo del decreto in allegato.