Con la Circolare vengono chiariti i seguenti punti:
- Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
- Applicabilità dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
- Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
- Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
- Ponti sollevatori per veicoli
- Carrelli commissionatori
- Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
- Spostamento delle attrezzature di lavoro
- Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro