Ulteriori chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature

La Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 13 agosto la Circolare n. 23 con la quale risponde ai numerosi quesiti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Con la Circolare vengono chiariti i seguenti punti:
 

  1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
  2. Applicabilità dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
  3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
  4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
  5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
  6. Ponti sollevatori per veicoli
  7. Carrelli commissionatori
  8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
  9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
  10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
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