Amianto: orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni (ESEDI)

Con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 il Ministero del lavoro comunica che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto.

Gli orientamenti considerano, tra l’altro, che l’amianto è una sostanze cancerogena classificata in categoria 1 (criterio europeo per la classificazione delle sostanze pericolose) e che per le attività ESEDI il datore di lavoro dovrà rispettare le disposizioni sulle sostanze pericolose del Titolo IX, Capo  III del D.Lgs. n. 81/2008.

Le attività ESEDI vengono identificate come attività effettuate:

  • Per un massimo di 60 h l’anno
  • Per non più di 4h per singolo intervento
  • Per non più di 2 interventi al mese
  • Che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 h

Alle attività ESEDI (di cui l’Allegato 1, punti a), b), c) e d) della lettera circolare fornisce un elenco a titolo indicativo e non esaustivo) non si applicano gli artt. 250, 251 comma1, 259 e 260 comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 “a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possono essere considerate sporadiche, espongono i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultavano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grado di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000)”; le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire di queste facilitazioni.

Nell’esecuzione delle attività ESEDI occorrerà comunque rispettare le misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs. n. 81/2008 con particolare attenzione ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

Informiamo inoltre, che dallo scorso 14 gennaio 2011, il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, con la controfirma del Ministero dell’Economia, Giulio Tremonti, ha finalmente reso operativo il fondo per i lavoratori vittime dell'esposizione all'amianto.
 

Elemento decorativo NECSI Realizziamo la tua idea di sicurezza Elemento decorativo NECSI
Proteggere la salute, promuovere la sicurezza
Icona richiedi consulenza