Apparecchi termici installati in ambienti con pericolo di esplosione

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con lettera circolare del 10 aprile 2009 n. 3060 (1), ha espresso chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa vigente in materia d’installazione degli apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione.

Introduzione

La lettera in questione si è resa necessaria al fine di consentire una uniforme interpretazione su tutto il territorio nazionale in merito all’applicazione della normativa vigente in materia di:

  • prevenzione incendi;
  • progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi e gassosi;
  • tutela della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Installazione impianto con potenza superiore a 116 Kw (100.000 Kcal/h) in aziende in cui il rischio di esplosione è ritenuto residuale

La lettera ministeriale precisa che non vi sono motivi atti a vietare l’installazione di un impianto di riscaldamento con potenza superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) nelle aziende in cui è presente un rischio di esplosione residuale.

Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) deve essere dichiarato la insussistenza del rischio di esplosione e deve essere dimostrata la rispondenza alle disposizioni di cui ai Decreti 12 aprile 1996 (2) e 28 aprile 2005 (3) ed in particolar modo per quanto riguarda l’ambiente in cui viene installato detto impianto.

Installazione impianto con potenza superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) in aziende in cui è presente il rischio di esplosione

Nel caso in cui si debba installare un impianto con potenza superiore a 116 kW (100.000 kcal/h) in aziende in cui è presente il rischio di esplosione, si deve:

  • adottare particolari misure di sicurezza per l’installazione degli apparecchi termici in detti ambienti;
  • effettuare la valutazione del rischio esplosione ai sensi del dal Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (4), indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’ambiente e della presenza o meno di lavoratori.

La documentazione tecnica, necessaria per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), deve evidenziare le caratteristiche dell’ambiente ove viene installato l’apparecchio termico (5), le modalità adottate per la classificazione delle zone a rischio di esplosione ed il procedimento adottato per la relativa classificazione. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l’estensione in piantina ed in sezione delle diverse zone pericolose.

Installazione impianti termici in zone classificate con pericolo di esplosione

Nelle aree in cui si è valutata la formazione di atmosfere esplosive (6) possono essere installati solamente apparecchi marcati CE (7).

Installazione impianti termici in prossimità delle zone classificate con pericolo di esplosione

In caso di installazione di impianti in vicinanza di zone classificate con pericolo di esplosione (6), devono essere adottate adeguate distanze di sicurezza tra l’apparecchio termico e il volume della zona in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. Le distanze di sicurezza sono previste:

  • in 4 metri per il generatore di aria calda a scambio diretto e la relativa condotta di evacuazione. La distanza può essere ridotta a 1,5 metri se l’apparecchio è installato ad una altezza non inferiore a 2,5 metri dal pavimento;
  • in 4 metri per i tubi radianti;
  • in 1,5 metri per i nastri radianti.

Gli impianti in questione devono essere installati nel rispetto delle disposizioni fornite dal fabbricante dell’apparecchio e riportate nel fascicolo d’uso e manutenzione (8).

Modifiche delle zone potenzialmente esplosive

Nel caso in cui intervengono modifiche ai parametri che comportano una modifica della classificazione delle zone potenzialmente esplosive, deve essere presentata una nuova richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi del DPR n. 37/08 (9).

Installazione di impianti termici con potenza compresa tra i 35 kW (30.000 kcal/h) e i 116 kW (100.000 kcal/h)

L’installazione di detti impianti termici (10) può essere effettuata purché:

  • siano individuate le aree in cui si possono formare atmosfere esplosive;
  • non siano previste restrizioni da parte del produttore.

Note

(1) pubblicata nel sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

(2) recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

(3) recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

(4) il titolo XI del Testo Unico sulla sicurezza detta specifiche indicazioni in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Per atmosfera esplosiva si intende una miscela composta da aria e sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) che a pressione atmosferica si possono formare.

(5) la lettere del ministero riporta tra parentesi a titolo esemplificativo le seguenti indicazioni: l’aerazione permanente, sistemi di ventilazione meccanica e relativa disponibilità, sorgenti di emissione, grado di pulizia, livello di manutenzione ecc.

(6) l’allegato XLIX del D. Lgs. n. 81/08 classifica le aree in:

  • Zona 0: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
  • Zona 1: area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è proponibile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
  • Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi sia unicamente di breve durata.
  • Zona 20: Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
  • Zona 21: Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
  • Zona 22: Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

(7) il Decreto in questione dispone l’obbligo del fabbricante degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di rispettare i requisiti di sicurezza previsti e di apporre la marcatura CE (ATEX costruttori).

(8) il fascicolo d’uso e manutenzione deve contenere specifiche informazioni in merito al trasporto, all’installazione e al collaudo, all’uso normale e prevedibile, alla manutenzione ordinaria/straordinaria e alla dismissione dell’impianto termico.

(9) concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

(10) gli impianti termici con potenzialità inferiore ai 116 Kw (100.000 Kcal/h), non sono soggetti alle disposizioni di prevenzione incendi e al rilascio del relativo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

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