Coordinatore della sicurezza: aggiornamento obbligatorio quinquennale ENTRO MAGGIO 2013

Una specifica nota il CNI (Centro studi Consiglio Nazionale Ingegneri) chiarisce che l’obbligo di aggiornamento quinquennale (art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008) sussiste anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi qualificanti secondo il D.Lgs. 494/96 (art. 10, comma 2) e dunque prima dell’entrata in vigore del TU Sicurezza.

Secondo il TU Sicurezza i coordinatori per la sicurezza che abbiano conseguito l'attestato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo hanno obbligo di aggiornamento ogni 5 anni.
L'All. XIV al Tu Sicurezza, stabilisce però che il medesimo obbligo sussiste anche per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, e viene calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 maggio 2008).

Per i professionisti in possesso qualificati secondo il D.lgs 494/96, dunque, la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento è il 15 maggio 2013.

Ricordiamo i requisiti professionali per ricoprire l'incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori:

  • titolo di studio previsto dal comma 1, lettere a, b e c, dell'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008;
  • attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (comma 2, art. 98), fatte salve le eccezioni di cui al comma 4 dell'art. 98;
  • obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l'art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente e che è imposto dall'Allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008;

Scadenza importante da tenere in considerazione da parte dei professionisti che operano in questo ambito. Attenzione: il mancato aggiornamento ha una concreta rilevanza giuridica sotto il profilo della responsabilità civile del committente per "culpa in eligendo".

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