
La Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro ha chiarito che la formazione relativa all'utilizzo in sicurezza di ponteggi dovrà concludersi entro e non oltre il 23 febbraio 2009, così come previsto dall'art. 36-quater, commi 9 e 10 e dall'art. 36- quinquies, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94, nonostante eventuali "difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo".
"La data del 23 febbraio 2008 (due anni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) rappresenta invece il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009."












